Regio decreto 914/1931
Art. 56 — T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 33; R. D. L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 13, modif.
Art. 56. (T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 33; R. D. L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 13, modif.). Commissione per l'avanzamento fino al grado di capo di 1ª classe incluso. Sue attribuzioni. Per l'accertamento dell'idoneita' all'avanzamento ordinario e straordinario fino al grado di capo di 1ª classe incluso e per la compilazione dei relativi quadri, e' costituita permanentemente, presso il Comando Superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi, una commissione di avanzamento cosi' formata: il comandante superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi, presidente; 2 capitani di vascello, membri; 2 capitani di fregata o di corvetta, membri; 1 ufficiale superiore commissario, membro e segretario. Per l'avanzamento dei militari delle categorie fuochisti, meccanici, infermieri, furieri e servizi portuali, un capitano di vascello ed un capitano di fregata o di corvetta sono sostituiti, rispettivamente da ufficiali superiori del Genio Navale (per i meccanici ed i fuochisti), medici (per gli infermieri), del Commissariato (per i furieri) e delle Capitanerie di porto (per i servizi portuali). Per l'avanzamento fino al grado di 2° capo, il Comandante superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi ha facolta' di costituire due sottocommissioni presiedute da capitani di vascello. Di esse deve sempre far parte un ufficiale commissario in qualita' di membro e segretario. A parita' di voti, le deliberazioni per gli avanzamenti ordinari si intendono contrarie al candidato. L'idoneita' all'avanzamento per merito di guerra, ed a scelta eccezionale, dev'essere pronunciata all'unanimita' ed avere la diretta approvazione del Ministro. La commissione di cui al primo comma, presieduta dal Comandante superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi, e' chiamata anche a pronunciarsi, con le modalita' fissate dal regolamento: 1) sulle ammissioni ai corsi I.G.P. e P. e sulle esclusioni dagli stessi; 2) sui proscioglimenti di autorita' dalla rafferma dei sottufficiali e conseguente loro dispensa dal servizio; 3) sulle dispense dal servizio di autorita' dei sottufficiali che hanno ultimata la rafferma. Inoltre la stessa commissione prepara gli elementi di giudizio per le proposte di esclusione di cui al secondo comma del seguente art. 57.
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