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Regio decreto 914/1931

Art. 28 — Passaggio dei militari di leva nel personale volontario

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/914/art/28parte di Regio decreto 914/1931
Art. 28. Passaggio dei militari di leva nel personale volontario. I militari di leva alle armi possono, con le norme dell'art. 14, fare passaggio nel personale volontario a premio.

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