Regio decreto 914/1931
Art. 23 — T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 22, modif.
Art. 23. (T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 22, modif.). Riammissione in servizio dei secondi capi di carriera dispensati dal servizio da meno di 4 anni. Il Ministero ha facolta' di riammettere, a domanda, sotto le armi, quando il fabbisogno di cui al 4° comma dell'art. 5 lo consenta, i secondi capi di carriera dispensati dal servizio da non oltre 4 anni in base all'art. 90, lettera c). Il regolamento per l'applicazione del presente testo unico stabilisce le modalita' per le riammissioni di cui sopra e la nuova sede di anzianita' spettante ai riammessi.
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