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Regio decreto 914/1931

Art. 23 — T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 22, modif.

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/914/art/23parte di Regio decreto 914/1931
Art. 23. (T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 22, modif.). Riammissione in servizio dei secondi capi di carriera dispensati dal servizio da meno di 4 anni. Il Ministero ha facolta' di riammettere, a domanda, sotto le armi, quando il fabbisogno di cui al 4° comma dell'art. 5 lo consenta, i secondi capi di carriera dispensati dal servizio da non oltre 4 anni in base all'art. 90, lettera c). Il regolamento per l'applicazione del presente testo unico stabilisce le modalita' per le riammissioni di cui sopra e la nuova sede di anzianita' spettante ai riammessi.

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