Regio decreto 914/1931
Art. 21 — T. U. 21 agosto 1924, n. 1522, art. 4, comma 4° e 5°; R. D. L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 3-b
Art. 21. (T. U. 21 agosto 1924, n. 1522, art. 4, comma 4° e 5°; R. D. L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 3-b), modif.). Trasferimenti di categoria e di specialita'. Il Ministero della marina ha facolta' di concedere il trasferimento di categoria o di specialita' ai comuni di 1ª e di 2ª classe volontari che ne facciano richiesta. Tale facolta' puo' essere esercitata anche nei riguardi dei sotto capi volontari, limitatamente pero' alla percentuale annua dell'1% del ruolo nel quale il passaggio e' richiesto e subordinatamente alle esigenze di servizio. Ad eccezione di quello relativo al grado iniziale di secondo aiutante e secondo capo istruttore educazione fisica di cui e' cenno all'ultimo comma dell'art. 4, non sono consentiti trasferimenti a domanda di categoria e specialita' per i sottufficiali. Sono sempre ammessi trasferimenti di categoria e specialita' di autorita' e senza limitazione di gradi e di numero, nel caso di soppressione o costituzione di nuove categorie o specialita' del Corpo Reale equipaggi marittimi.
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