Regio decreto 914/1931
Art. 106 — Promozione di alcune categorie di sottocapi
Art. 106. Promozione di alcune categorie di sottocapi. Saranno promossi al grado di 2° capo previsto dalle norme vigenti prima della entrata in vigore del presente testo unico e con le modalita' stabilite dalle norme stesse: a) i sottocapi fuochisti trasferiti nei meccanici che, al 1° gennaio) 1931 hanno compiuto quattro anni di permanenza nel grado; b) i sottocapi esclusi dal corso I. G. P. 1929-30 o riprovati per la prima volta negli esami dello stesso, quando saranno in condizione. I predetti e gli attuali secondi capi avranno il nuovo grado di 2° capo previsto dal presente testo unico, dopo un anno dall'ultima promozione.
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