Regio decreto 914/1931
Art. 104 — Vestiario
Art. 104. Vestiario. Fino a quando non entreranno in vigore le norme di cui e' cenno nel precedente art. 40, continueranno ad applicarsi l'art. 51 del testo unico sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali, approvato col R. decreto 21 agosto 1924, n. 1525, e sue successive modificazioni, ed ogni altra disposizione finora vigente in materia.
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