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Regio decreto 778/1931

Art. 40 — Quando nel collocare una scheda nel casellario locale ovvero nel rilasciare un certificato o nell'eliminare i…

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/778/art/40parte di Regio decreto 778/1931
Art. 40. Quando nel collocare una scheda nel casellario locale ovvero nel rilasciare un certificato o nell'eliminare iscrizioni, si rinvengono precedenti iscrizioni, le quali appaiano da attribuirsi alla stessa persona, ne e' data comunicazione al procuratore del Re. Il procuratore del Re promuove, se occorra, nelle forme stabilite dall'articolo 149 del codice di procedura penale, la rettificazione degli errori incorsi nelle decisioni, cui si riferiscono le schede, e successivamente ordina la rettificazione delle schede stesse. Tuttavia, qualora risulti manifestamente che si tratti di errori materiali, incorsi nella formazione delle schede, il procuratore del Re ne ordina senza altro la correzione. In ogni caso ne informa il casellario centrale. Il casellario centrale provvede nello stesso modo alle rettificazioni necessarie delle generalita' in parte alterate e delle indicazioni errate del luogo di nascita, quando l'alterazione o l'errore sia stato accertato in base allo schedario generale pel Regno, richiedendo, quando ne e' il caso, il procuratore del Re presso il tribunale competente, affinche' promuova le rettificazioni necessarie per gli errori incorsi nelle decisioni.

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