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Regio decreto 778/1931

Art. 33 — Nei certificati del casellario giudiziale, che devono essere sottoposti a legalizzazione, la firma del segret…

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/778/art/33parte di Regio decreto 778/1931
Art. 33. Nei certificati del casellario giudiziale, che devono essere sottoposti a legalizzazione, la firma del segretario, che li spedi', e' vidimata dal procuratore del Re o da un sostituto da lui delegato. Non e' dovuta la relativa tassa di concessione governativa per i certificati esenti dalle tasse di bollo.

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