Regio decreto 778/1931
Art. 3 — L'ufficio del casellario centrale presso il Ministero della giustizia riceve e conserva gli estratti delle se…
Art. 3. L'ufficio del casellario centrale presso il Ministero della giustizia riceve e conserva gli estratti delle sentenze e dei provvedimenti che si iscrivono nei casellari locali; vigila e provvede al regolare funzionamento dei casellari stessi attende alla compilazione degli estratti dei provvedimenti amministrativi, menzionati nel numero 4 dell'articolo 604 del codice di procedura penale e delle sentenze penali pronunciate da Autorita' giudiziarie straniere per i reati preveduti e contro le persone indicate nel penultimo capoverso dell' articolo stesso, e alla loro trasmissione ai casellari locali; fornisce gli elementi per la statistica della criminalita' e gli altri dati che interessino la pubblica amministrazione. Quando i casellari locali non sono in grado di funzionare, l'ufficio del casellario centrale si sostituisce temporaneamente ad essi, curandone, nei modi indicati nell'articolo 22 di questo regolamento, la ricostituzione, se siano stati in tutto o in parte distrutti. Il Ministro della giustizia, anche col mezzo del casellario centrale, esercita la vigilanza sulla esecuzione delle sentenze e dei provvedimenti emessi in materia penale.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.P.R. 313/11 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellaautoritativoha disposto (con l'art. 52, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 778/1931 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.