Regio decreto 778/1931
Art. 24 — Nelle richieste di certificati deve essere indicato il cognome e nome, e altresi' il soprannome o pseudonimo,…
Art. 24. Nelle richieste di certificati deve essere indicato il cognome e nome, e altresi' il soprannome o pseudonimo, qualora l'abbia, della persona designata, il nome del padre, il cognome e nome della madre, e, per le donne maritate o vedove, anche il cognome del marito. La richiesta da parte di privati deve essere accompagnata dall'atto di nascita delle persona designata, salvo al procuratore del Re di ammettere altre prove equipollenti. Tale atto sara' restituito al richiedente insieme con il certificato, salvo che non ricorrano speciali motivi per trattenerlo.
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Abroga · 1
- D.P.R. 313/11 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellaautoritativoha disposto (con l'art. 52, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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