Regio decreto 778/1931
Art. 22 — Nel caso in cui per qualsiasi causa e' stato, in tutto o in parte, distrutto un casellario giudiziale locale,…
Art. 22. Nel caso in cui per qualsiasi causa e' stato, in tutto o in parte, distrutto un casellario giudiziale locale, il Ministro della giustizia puo' ordinare con suo decreto, che, fino a quando il casellario giudiziale non sia messo nuovamente in condizione di funzionare, ne assuma temporaneamente il servizio l'ufficio del casellario centrale presso il Ministero della giustizia. Durante il tempo suddetto devono inviarsi direttamente all'ufficio del casellario centrale anche le schede che avrebbero dovuto essere inviate al casellario locale. I certificati, rilasciati dal casellario centrale, secondo le notizie risultanti dagli estratti conservati nello stesso casellario, fanno le veci dei certificati menzionati negli articoli 606 e 607 del codice di procedura penale, e negli articoli 26 e 28 di questo regolamento. Alla ricostituzione dei casellari giudiziari locali provvede l'ufficio del casellario centrale con le schede che siano rinvenute, con la copia di quelle che si conservano nell'ufficio stesso del casellario centrale e con un duplicato delle schede che risultino mancanti, da ricostituirsi o rinnovarsi, in base anche alle indicazioni e alle notizie da desumersi dai fascicoli degli atti processuali o dai registri giudiziari, o, in genere, dagli atti di altre pubbliche amministrazioni.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.P.R. 313/11 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellaautoritativoha disposto (con l'art. 52, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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