Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 778/1931Art. 19
Regio decreto 778/1931

Art. 19 — Il procuratore del Re esercita sull'ufficio del casellario locale la vigilanza prescritta dall'articolo 603 d…

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/778/art/19parte di Regio decreto 778/1931
Art. 19. Il procuratore del Re esercita sull'ufficio del casellario locale la vigilanza prescritta dall'articolo 603 del codice di procedura penale, mediante verifiche mensili; provvede ad eliminare qualsiasi irregolarita' o deficienza che abbia riscontrato nel servizio, informandone, nei casi piu' gravi, il procuratore generale. Due volte l'anno, entro il 10 gennaio e 10 luglio, il procuratore del Re trasmette all'ufficio del casellario centrale una relazione sommaria sul funzionamento del servizio del casellario negli uffici dipendenti durante il semestre precedente, e specialmente sul modo con cui e' proceduta la compilazione e trasmissione al casellario locale delle schede e dei relativi fogli complementari, sulla tenuta del casellario stesso e sul rilascio dei certificati, fornendo, al, riguardo, relativi dati statistici.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 778/1931 · fonte Normattiva ↗

← Art. 18 Art. 20 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.