Regio decreto 225/1931
Art. 9 — I Monti di pieta' classificati di prima categoria potranno essere trasferiti alla seconda categoria quando, p…
Art. 9. I Monti di pieta' classificati di prima categoria potranno essere trasferiti alla seconda categoria quando, per qualsiasi ragione, siano venute a mancare le condizioni richieste dall'art. 1 della legge. Tale trasferimento sara' disposto nelle forme previste dall'art. 7, primo comma del presente regolamento, su richiesta dell'Istituto interessato o anche d'ufficio.
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