Regio decreto 225/1931
Art. 61 — Il fondo disponibile, dopo aver rimborsato integralmente tutti i depositi con gl'interessi corrispondenti e s…
Art. 61. Il fondo disponibile, dopo aver rimborsato integralmente tutti i depositi con gl'interessi corrispondenti e soddisfatte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Istituto, viene diviso in parti proporzionali a ciascuna quota o azione del fondo di dotazione, e rimborsato ai soci o agli enti fondatori, nei limiti della somma rispettivamente da essi versata, salvo che lo statuto dell'ente non disponga in modo diverso. Quando il fondo di dotazione sia stato rimborsato prima della liquidazione, o quando, eseguito il rimborso di cui sopra, rimanga un fondo disponibile, questo e' erogato secondo le prescrizioni dello statuto o delle tavole di fondazione.
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