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Regio decreto 225/1931

Art. 57 — Qualora dal realizzo di tutte le attivita' dell'Istituto in liquidazione risulti che non possano essere integ…

ELI /it/regio-decreto/1931/02/05/225/art/57parte di Regio decreto 225/1931
Art. 57. Qualora dal realizzo di tutte le attivita' dell'Istituto in liquidazione risulti che non possano essere integralmente soddisfatti i creditori, la Federazione alla quale l'Istituto stesso appartiene e' tenuta a provvedere, per il solo rimborso dei depositi, sino a concorrenza dell'intero fondo comune di garanzia di cui all'art. 18 della legge.

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