Regio decreto 225/1931
Art. 57 — Qualora dal realizzo di tutte le attivita' dell'Istituto in liquidazione risulti che non possano essere integ…
Art. 57. Qualora dal realizzo di tutte le attivita' dell'Istituto in liquidazione risulti che non possano essere integralmente soddisfatti i creditori, la Federazione alla quale l'Istituto stesso appartiene e' tenuta a provvedere, per il solo rimborso dei depositi, sino a concorrenza dell'intero fondo comune di garanzia di cui all'art. 18 della legge.
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