Regio decreto 225/1931
Art. 53 — Le deliberazioni della Commissione di sorveglianza debbono essere trasmesse al Ministero dell'Agricoltura e d…
Art. 53. Le deliberazioni della Commissione di sorveglianza debbono essere trasmesse al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste entro due giorni da quello dell'adunanza in cui furono prese. Il Ministero ha facolta' di sospendere, nei 5 giorni dall'arrivo del verbale, l'esecuzione di quelle deliberazioni che fossero contrarie alla legge o ai legittimi interessi della liquidazione.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 225/1931 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.