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Regio decreto 225/1931

Art. 4 — Gli atti e le deliberazioni per la costituzione delle Casse di risparmio, oltre le prescrizioni indicate dall…

ELI /it/regio-decreto/1931/02/05/225/art/4parte di Regio decreto 225/1931
Art. 4. Gli atti e le deliberazioni per la costituzione delle Casse di risparmio, oltre le prescrizioni indicate dall'art. 2 della legge, debbono determinare: 1° il primo fondo di dotazione della Cassa, costituito in denaro nella misura non inferiore a lire 1.000.000, ed i modi con i quali e' raccolto; 2° i tempi, i modi e la misura del rimborso del fondo di prima dotazione, dopo la formazione della massa di rispetto, alle persone e ai Corpi Morali che lo hanno fornito, quando tale rimborso sia pattuito; 3° la costituzione del patrimonio separato e dell'amministrazione distinta da quelli dell'ente fondatore, quando questo sia un Corpo Morale; 4° le istituzioni di carattere economico delle quali la Cassa avra' la gestione, indicando esattamente i mezzi, i fini ed il modo di essere delle medesime, e altresi' i titoli da cui esse hanno origine.

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