Regio decreto 225/1931
Art. 36 — Nel caso in cui si verifichi la perdita della meta' del patrimonio prevista dall'art
Art. 36. Nel caso in cui si verifichi la perdita della meta' del patrimonio prevista dall'art. 43 della legge, il Ministero, prima di promuovere il decreto di scioglimento e di liquidazione dell'Istituto, puo' ordinare la convocazione d'urgenza dell'Assemblea dei soci per interpellarla se intenda ricostituire il capitale, ai sensi della legge suddetta; eguale interpellanza puo' rivolgere agli Enti fondatori allorche' l'Istituto e' stato fondato da Corpi morali o col concorso di essi.
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