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Regio decreto 225/1931

Art. 36 — Nel caso in cui si verifichi la perdita della meta' del patrimonio prevista dall'art

ELI /it/regio-decreto/1931/02/05/225/art/36parte di Regio decreto 225/1931
Art. 36. Nel caso in cui si verifichi la perdita della meta' del patrimonio prevista dall'art. 43 della legge, il Ministero, prima di promuovere il decreto di scioglimento e di liquidazione dell'Istituto, puo' ordinare la convocazione d'urgenza dell'Assemblea dei soci per interpellarla se intenda ricostituire il capitale, ai sensi della legge suddetta; eguale interpellanza puo' rivolgere agli Enti fondatori allorche' l'Istituto e' stato fondato da Corpi morali o col concorso di essi.

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