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Regio decreto 225/1931

Art. 24 — Gli Istituti hanno facolta' di stabilire speciali regolamenti interni per l'ordinamento dei propri servizi e …

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Art. 24. Gli Istituti hanno facolta' di stabilire speciali regolamenti interni per l'ordinamento dei propri servizi e per il loro funzionamento. Tali regolamenti e le loro successive modificazioni debbono essere comunicati al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

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