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Regio decreto 225/1931

Art. 17 — La medaglia di presenza, consentita in via eccezionale dall'art

ELI /it/regio-decreto/1931/02/05/225/art/17parte di Regio decreto 225/1931
Art. 17. La medaglia di presenza, consentita in via eccezionale dall'art. 21 della legge, puo' essere assegnata soltanto dagli Istituti che amministrino un capitale (depositi e patrimonio) di almeno 10.000.000 di lire e dev'essere limitata ai giorni di servizio dei consiglieri di turno ed alle adunanze effettive del Consiglio di amministrazione. Anche ai Consiglieri di amministrazione delle Federazioni puo' essere assegnata una medaglia di presenza, oltre il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta.

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