Regio decreto 225/1931
Art. 15 — Le amministrazioni dei Monti di pieta' di prima categoria, durano in carica quattro anni e si rinnovano integ…
Art. 15. Le amministrazioni dei Monti di pieta' di prima categoria, durano in carica quattro anni e si rinnovano integralmente alla fine di ogni quadriennio. I membri che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause nel corso del quadriennio, saranno sostituiti con altri di nomina governativa o eletti dai Corpi dai quali i primi ripetevano la loro nomina. Essi durano in carica per il resto del quadriennio, e decadono, con gli altri membri, alla fine del quadriennio stesso. I membri scaduti sono rieleggibili.
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