Regio decreto 225/1931
Art. 1
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pieta' di prima categoria. Art. 1. Gli Istituti che si propongono i fini indicati dall'art. 1 della legge (Testo Unico 25 aprile 1929, n. 967), per acquistare la personalita' giuridica e il titolo di Cassa di risparmio, ai sensi della legge medesima, debbono presentare al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste apposita istanza, corredata dei documenti indicati negli articoli seguenti.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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