Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 148/1931Art. 59
Regio decreto 148/1931

Art. 59 — L'azienda provvede alla previdenza del personale con la inscrizione degli agenti alla Cassa nazionale per le …

ELI /it/regio-decreto/1931/01/08/148/art/59parte di Regio decreto 148/1931
Art. 59. L'azienda provvede alla previdenza del personale con la inscrizione degli agenti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali o alla Cassa speciale di previdenza, purche' regolarmente approvata. La Direzione e' tenuta a pubblicare ogni principio di anno e non oltre il 31 marzo il prospetto delle trattenute e dei versamenti fatti per ciascun agente all'Istituto di previdenza. I versamenti debbono essere in regola fino al 31 dicembre dell'anno precedente. Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re: Il Ministro per le comunicazioni: Ciano. Il Ministro per le corporazioni: Bottai.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 148/1931 · fonte Normattiva ↗

← Art. 58

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.