Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 148/1931Art. 55
Regio decreto 148/1931

Art. 55 — Le autorita' competenti a giudicare delle singole mancanze possono, a seconda delle circostanze e nel loro pr…

ELI /it/regio-decreto/1931/01/08/148/art/55parte di Regio decreto 148/1931
Art. 55. Le autorita' competenti a giudicare delle singole mancanze possono, a seconda delle circostanze e nel loro prudente criterio, applicare una punizione di grado inferiore a quella stabilita per le mancanze stesse. Quando, per effetto di questo articolo, in luogo della destituzione si infligge la retrocessione, la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o della paga o la sospensione dal servizio, a tali provvedimenti puo' essere aggiunto, come punizione accessoria e con le norme dell'art. 37, il trasloco punitivo. Le punizioni inflitte possono essere condonate, commutate o diminuite per deliberazione delle stesse autorita' competenti a giudicare delle mancanze relative.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 148/1931 · fonte Normattiva ↗

← Art. 54 Art. 56 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.