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Regio decreto 148/1931

Art. 39 — Indipendentemente dalle punizioni di cui all'art

ELI /it/regio-decreto/1931/01/08/148/art/39parte di Regio decreto 148/1931
Art. 39. Indipendentemente dalle punizioni di cui all'art. 37 e dal disposto dell'art. 3, gli agenti addetti alla scorta dei treni, nei quali siano state segnalate per tre volte sottrazioni o manomissioni di bagagli o merci, vengono adibiti ad altre attribuzioni, quando anche non siano imputabili che di poca diligenza nell'esercizio delle loro funzioni. Per l'applicazione di tali disposizioni e' tenuto conto delle sottrazioni o manomissioni verificatesi solo nel periodo di tre anni, precedente al tempo in cui si e' constatata l'ultima sottrazione o manomissione. A tal fine e' fatta speciale annotazione: a) di qualsiasi manomissione o sottrazione avvenuta in spedizioni di bagagli o merci, tanto a lungo quanto a breve percorso, qualora l'intero percorso siasi effettuato sotto la scorta dello stesso personale; b) delle manomissioni o sottrazioni verificatesi in spedizioni di merci o bagagli, che nel loro percorso siano state soggette a riconsegna e giacenza nei transiti, e cosi' pure delle sottrazioni o manomissioni che in qualsiasi modo siansi constatate in occasione di eccezionale affluenza di merci nella ricorrenza di grandi solennita', come feste natalizie e di Capo d'anno. Ogni singola annotazione di cui al predetto comma a) e ogni due annotazioni di cui al predetto comma b) hanno rispettivamente il valore di una nel computo delle manomissioni o sottrazioni, delle quali, agli effetti della presente disposizione, devesi tener conto.

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