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Regio decreto 1642/1930

Art. 89 — Art. 55 legge

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/89parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 89. (Art. 55 legge). Le. disposizioni dell'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, si applicano, alle Amministrazioni dello Stato, anche aventi carattere di aziende autonome, alle Provincie, ai Comuni, alle aziende municipalizzate, agli enti parastatali, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ed agli enti pubblici, in genere, soggetti a tutela od anche a sola vigilanza dell'Amministrazione centrale o locale dello Stato. Le disposizioni predette si applicano, altresi', nelle assunzioni di personale non di ruolo, comunque denominato. L'osservanza delle disposizioni medesime deve espressamente risultare dagli atti di concorso o di nomina.

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