Regio decreto 1642/1930
Art. 77 — Art. 33 a 44 legge
Art. 77. (Art. 33 a 44 legge). Prima di emettere i provvedimenti di cui agli articoli 221 e 222 Codice civile, ed ogni altro provvedimento disciplinare o relativo al ricovero temporaneo dell'orfano in un istituto, il giudice interroga l'orfano, lo esorta, se del caso, ad emendarsi, ne accerta lo stato fisico psicologico, il grado d'istruzione e le condizioni di famiglia o di ambiente, e, in base al giudizio fattone, e secondo ritenga opportuno, o ingiunge al genitore di vigilare sulla condotta dell'orfano, diffidandolo che altrimenti saranno applicate a suo carico le sanzioni di legge, ovvero affida provvisoriamente la vigilanza dell'orfano ad apposita persona, di accordo col Comitato provinciale nella cui giurisdizione si trova l'orfano stesso, ovvero, riconosciuta l'inapplicabilita' dell'assistenza famigliare, ne dispone il ricovero temporaneo, a titolo di esperimento, in un istituto o in altra famiglia, sentito il rappresentante legale dell'orfano e il Comitato provinciale. Per il ricovero definitivo si provvede a norma dell'art. 38 del presente regolamento. Quando il giudice dispone il ricovero temporaneo dell'orfano in un riformatorio governativo o in un altro istituto, il suo provvedimento ha la precedenza sui ricoveri disposti da altre autorita' e per altri minori non orfani di guerra. Ove il giudice ritenga necessario il ricovero dell'orfano in un riformatorio governativo, la relativa ordinanza deve dal giudice stesso direttamente comunicarsi al Ministero della giustizia e affari di culto, che provvede all'assegnazione.
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