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Regio decreto 1642/1930

Art. 75 — Art. 33 a 44 legge

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/75parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 75. (Art. 33 a 44 legge). I pretori, nei casi urgenti, hanno facolta' di procedere agli atti di loro iniziativa, e, nel caso di cui all'art. 221 del Codice civile, di prendere i provvedimenti opportuni, informandone subito il giudice delle tutele.

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