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Regio decreto 1642/1930

Art. 61 — Art. 17 e 21 legge

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/61parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 61. (Art. 17 e 21 legge). La liquidazione delle spese di viaggio e di dimora prevista dall'art. 21, secondo comma, della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei riguardi dei membri di organi dell'Opera, estranei all'Amministrazione dello Stato, e' effettuata in misura non superiore a quella stabilita per i funzionari dello Stato appartenenti ai gradi 5° e 6°. La misura della diaria da corrispondere ai membri del Comitato nazionale, residenti fuori di Roma, e' fissata con decreto del Capo del Governo, e quella da corrispondere ai membri dei Comitati provinciali, che non risiedono nel rispettivo capoluogo della Provincia, e' fissata, in rapporto alla importanza dei singoli Comitati, con deliberazione del Comitato nazionale, da approvarsi dal Capo del Governo. Le spese di viaggio e di dimora, eventualmente spettanti funzionari dello Stato sono liquidate a norma delle disposizioni in vigore. Ai membri dei Comitati provinciali incaricati di funzioni ispettive, ai sensi dell'art. 17 della legge predetta, spetta soltanto il rimborso delle spese di viaggio e di dimora. Alla relativa liquidazione si provvede in base alle norme di cui ai precedenti commi.

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