Regio decreto 1642/1930
Art. 59 — Art. 52 legge
Art. 59. (Art. 52 legge). Rispettivamente, entro la prima quindicina di marzo o di aprile, il tesoriere presenta al Comitato nazionale ed ai Comitati provinciali il conto finanziario della propria gestione, riferibile all'esercizio scaduto, classificato nello stesso ordine del bilancio, e corredato del bollettario dei mandati di pagamento estinti, coi relativi documenti, e di ogni altra giustificazione occorrente cosi' per l'entrata come per la spesa. Qualora il Comitato nazionale od i Comitati provinciali, nel deliberare il conto stesso, vi apportino variazioni del carico o discarico, queste sono notificate al contabile, per mezzo del messo comunale. Il conto deliberato dal Comitato nazionale o dai Comitati provinciali, e' rimesso, per l'approvazione, nei termini prescritti dalla legge 26 luglio 1929, n. 1397, rispettivamente al Capo del Governo od al Comitato nazionale, unendovi una relazione, oltre che sui risultati morali e finanziari della gestione, sul risultato economico della gestione stessa in confronto a quella precedente, sullo stato patrimoniale e relative variazioni.
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