Regio decreto 1642/1930
Art. 54 — Art. 47 e 48 legge
Art. 54. (Art. 47 e 48 legge). In caso di contrasto fra gli organi interessati circa la devoluzione al fondo centrale od al fondo di un Comitato provinciale di alcuno dei cespiti indicati negli articoli 47 e 48 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, decide, su ricorso di uno degli organi predetti, il Capo del Governo, con provvedimento definitivo.
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