Regio decreto 1642/1930
Art. 37 — Art. 15 lett. c
Art. 37. (Art. 15 lett. c) legge). Le sovvenzioni, da parte del Comitato provinciale, ai rappresentanti legali degli orfani di guerra sono concesse, preferibilmente, in oggetti in natura, in relazione ai particolari bisogni di ciascun orfano. Appena le condizioni di eta', di salute e di istruzione consentano il collocamento dell'orfano in un posto di lavoro, le sovvenzioni predette sono concesse, principalmente, per favorire il collocamento medesimo.
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