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Regio decreto 1642/1930

Art. 28 — Art. 22 e 23 legge

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/28parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 28. (Art. 22 e 23 legge). Nella scelta degli ispettori dell'Opera nazionale, di cui all'art. 22 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, sono particolarmente preferiti gli orfani di guerra maggiorenni, in possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e che, per studi fatti e per missioni compiute, risultino provvisti di speciale competenza tecnica.

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