Regio decreto 1642/1930
Art. 140 — Art. 11, 14 e 26 legge
Art. 140. (Art. 11, 14 e 26 legge). L'applicazione delle norme di cui agli articoli 15, e 17 commi 3° e 4°, del presente regolamento, ha inizio con la prima ordinaria rinnovazione dei componenti il Comitato nazionale ed i Comitati provinciali. Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re: Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato: Mussolini.
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