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Regio decreto 1642/1930

Art. 137 — Art. 48 lett. h

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/137parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 137. (Art. 48 lett. h), e 49 legge). Alle Congregazioni di carita', gia' autorizzate ai sensi dell'art. 34 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, e 92 del regolamento 30 giugno 1918, n. 1044, ad erogare direttamente, in favore degli orfani di guerra, i fondi ed i redditi dotali di cui al 1° e 2° comma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873, puo' il Comitato provinciale, ove lo creda opportuno, confermare l'autorizzazione, purche' risulti accertato che sussistano ancora le condizioni di base della originaria concessione, e purche' le Congregazioni s'impegnino ad erogare i fondi e redditi predetti nelle forme previste dall'art. 49 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 41 del presente regolamento. Per ottenere la suindicata conferma, le Congregazioni interessate devono farne motivata richiesta al competente Comitato provinciale, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento. La conferma e' revocabile in qualsiasi momento. Contro i provvedimenti dei Comitati provinciali, e' data facolta' di ricorso al Comitato nazionale.

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