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Regio decreto 1642/1930

Art. 135 — Art. 1° comma ultimo, e 26 comma 1°, legge

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/135parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 135. (Art. 1° comma ultimo, e 26 comma 1°, legge). I provvedimenti degli istituti nazionali, fusi nell'Opera nazionale, contenenti violazioni di norme legislative, regolamentari e statutarie, possono essere annullati, in qualunque tempo, dal Capo del Governo, sentito il Comitato nazionale dell'Opera ed il Consiglio di Stato. I provvedimenti del Capo del Governo hanno carattere definitivo.

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