Regio decreto 1642/1930
Art. 128 — Art. 64 legge
Art. 128. (Art. 64 legge). I diplomi di benemerenza, conformi ad un tipo stabilito dal Comitato nazionale con la deliberazione di cui all'articolo 127 del presente regolamento, sono di due gradi e vengono concessi agli enti od alle persone che, pur non essendo ritenuti meritevoli di una medaglia, siano, tuttavia, riconosciuti benemeriti ai sensi dell'art. 64 della legge 26 luglio 1929, n. 1397.
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