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Regio decreto 1642/1930

Art. 126 — Art. 12 lett. d

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/126parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 126. (Art. 12 lett. d) legge). Il parere del Comitato nazionale, prescritto dall'art. 12 lett. d) della legge 26 luglio 1929, n. 1397, deve essere chiesto anche quando si tratti di erezione in ente morale ed approvazione di statuti organici o di eventuali successive modificazioni degli statuti medesimi, di enti che si propongano solo parzialmente lo scopo dell'assistenza degli orfani di guerra.

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