Regio decreto 1642/1930
Art. 120 — Art. 2 comma 1°, e 27 legge
Art. 120. (Art. 2 comma 1°, e 27 legge). Il Comitato nazionale puo' ordinare in ogni tempo la ispezione degli uffici e degli atti amministrativi, la verifica dello stato di cassa degli enti collegati con l'Opera, aventi carattere regionale o nazionale, e la esecuzione di ufficio degli atti resi obbligatori da disposizioni legislative o regolamentari quando gli organi degli enti medesimi ne rifiutino o ritardino l'adempimento. I medesimi poteri sono conferiti, nei riguardi degli enti collegati, aventi carattere locale, ai Comitati provinciali dell'Opera. Il Capo del Governo od il Prefetto della Provincia possono sostituirsi, rispettivamente, al Comitato nazionale od al Comitato provinciale, per l'adozione dei suindicati provvedimenti.
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