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Regio decreto 1642/1930

Art. 118 — Art. 2 comma 1, 12 lett. c

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/118parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 118. (Art. 2 comma 1, 12 lett. c), 15 lett. l), e 27 legge). Sono soggette all'approvazione, rispettivamente del Comitato nazionale ovvero del Comitato provinciale dell'Opera nazionale, le deliberazioni degli enti collegati con l'Opera, che si propongano l'assistenza degli orfani di guerra di piu' Provincie o di tutto il Regno, ovvero di una sola Provincia, riguardanti: a) i bilanci di previsione e le successive modificazioni degli stanziamenti di categoria, ed i conti consuntivi; b) le variazioni e trasformazioni patrimoniali; c) la pianta organica degli impiegati; d) il servizio di riscossione e tesoreria, comprese le deliberazioni che autorizzano lo svincolo della cauzione prestata dal tesoriere. Le deliberazioni predette devono essere pubblicate, per cinque giorni consecutivi, nell'albo pretorio del Comune ove l'ente ha la propria sede centrale. Contro i provvedimenti dei Comitati provinciali, gli enti possono ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione, al Comitato nazionale. Contro i provvedimenti del Comitato nazionale, relativi ai conti consuntivi, gli enti e gli interessati possono produrre appello alla Corte dei conti, nel termine di trenta giorni dalla relativa notificazione.

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