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Regio decreto 1642/1930

Art. 101 — Art. 63 legge

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/101parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 101. (Art. 63 legge). Il collegio medico di cui all'art. 63, terzo comma, della legge 26 luglio 1929, n. 1397, da nominarsi di volta in volta con decreto del Capo del Governo, e' composto di un sanitario presidente, designato dall'Opera nazionale per gli orfani di guerra, e dei due sanitari, per ciascuna Provincia, chiamati a far parte, su designazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, del collegio medico Provinciale, di cui all'art. 27 del regolamento 29 gennaio 1922, n. 92, per il collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra.

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