Regio decreto 1642/1930
Art. 1
Regolamento per l'esecuzione della legge 26 luglio 1929, n. 1397, istitutiva dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra. Art. 1. (Art. 4 legge). Il riconoscimento della qualita' di orfano di guerra spetta a coloro dei quali il padre, o la madre esercitante la patria potesta' o la tutela legale, sia morto, in qualunque tempo, per cause dipendenti dalla guerra nazionale 1915-1918. Per l'accertamento delle cause anzidette, e' tenuto conto dei provvedimenti dei competenti organi, in applicazione del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e successive aggiunte e modificazioni, sulle pensioni di guerra, e di ogni altra documentata prova, ritenuta utile, al riguardo, dal Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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