Regio decreto 1401/1930
Art. 99 — Tutte le malattie, imperfezioni o deformita', non specificate in questo elenco, ma che rendano palesemente in…
Art. 99 Tutte le malattie, imperfezioni o deformita', non specificate in questo elenco, ma che rendano palesemente inabili al servizio militare, daranno luogo alla riforma soltanto dopo essere state accertate in un ospedale militare. L'individuo che abbia varie infermita' od imperfezioni nessuna delle quali, considerata isolatamente, raggiunga il grado voluto dall'articolo in cui essa e' contemplata per motivare la riforma, sara' riformato, in seguito ad osservazione, quando in complesso quelle infermita' od imperfezioni siano incompatibili con le esigenze della vita militare. NB. - Vedere art. 18 elenco B. Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re: Il Ministro per la guerra: Gazzera.
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