Regio decreto 1401/1930
Art. 97 — La sproporzione di lunghezza fra gli arti inferiori di almeno quattro centimetri, accertata in un ospedale mi…
Art. 97 La sproporzione di lunghezza fra gli arti inferiori di almeno quattro centimetri, accertata in un ospedale militare. NB. Vedi art. 16 elenco B.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1401/1930 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.