Regio decreto 1401/1930
Art. 95 — La mancanza totale o la perdita della funzione: a) di quattro dita di un piede; b) di due alluci con i corris…
Art. 95 La mancanza totale o la perdita della funzione: a) di quattro dita di un piede; b) di due alluci con i corrispondenti metatarsi, o di almeno uno di questi; c) dei due alluci o di un altro dito dei piedi; d) di un alluce e di tre altre dita fra i due piedi; e) di cinque dita fra i due piedi esclusi gli alluci; f) della falange ungueale di un alluce e di altre sei falangi ungueali fra i due piedi. NB. - Vedere art. 14 elenco B.
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