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Regio decreto 1401/1930

Art. 88 — I restringimenti uretrali organici, che permettano l'introduzione di sole minugie sottili

ELI /it/regio-decreto/1930/09/26/1401/art/88parte di Regio decreto 1401/1930
Art. 88 I restringimenti uretrali organici, che permettano l'introduzione di sole minugie sottili. Le fistole uretrali della porzione peniena e perineale (esclusa quella del glande). La perdita parziale del pene. L'epispadia. L'ipospadia, solamente quando lo sbocco uretrale si trovi piu' indietro del solco balano-prepuziale (penieno-scrotale). In tutti i casi, dopo osservazione in un ospedale militare, ed, ove occorra, dopo trascorso il periodo della rivedibilita', e, nel militare, dopo infruttuosa cura e i periodi di licenza di cui il n. 5 delle avvertenze generali.

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