Regio decreto 1401/1930
Art. 83 — Le ernie viscerali di ogni specie e grado, unilaterali o bilaterali; nei casi dubbi, e sempre nei casi di pun…
Art. 83 Le ernie viscerali di ogni specie e grado, unilaterali o bilaterali; nei casi dubbi, e sempre nei casi di punta d'ernia, dopo osservazione in un ospedale militare. AVVERTENZA: Nei sottufficiali, graduati o militari di truppa di carriera, le ernie unilaterali non complicate, riducibili e bene contenibili, anche so scrotali, non daranno luogo a provvedimenti medico-legali, ne' saranno considerate causa di inabilita' a contrarre la rafferma.
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