Regio decreto 1401/1930
Art. 59 — La mancanza di almeno otto denti fra incisivi e canini
Art. 59 La mancanza di almeno otto denti fra incisivi e canini. La mancanza e la carie estesa del maggior numero di denti, con evidente insufficienza della masticazione. Nei casi dubbi dopo osservazione in un ospedale militare. NB. - Il perito indichera' sempre il numero e la sede dei denti mancanti e di quelli cariati.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1401/1930 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.