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Regio decreto 1401/1930

Art. 34 — Tutte le imperfezioni od esiti permanenti di malattie o di traumi del globo oculare, che, corretto l'eventual…

ELI /it/regio-decreto/1930/09/26/1401/art/34parte di Regio decreto 1401/1930
Art. 34 Tutte le imperfezioni od esiti permanenti di malattie o di traumi del globo oculare, che, corretto l'eventuale vizio di refrazione, riducano la acutezza visiva al grado sotto indicato: a) meno di un quarto della normale in ambo gli occhi; b) meno di un ventesimo della normale in un occhio. NB. - Perche' il soggetto sia dichiarato idoneo ad incondizionato servizio e' necessario che abbia un minimo di acutezza visiva eguale ad 1/3 in ambo gli occhi, oppure eguale ad 1/2 in un occhio e ad 1/10 nell'altro occhio. La riduzione dell'acutezza visiva sara', invece, causa di limitata idoneita' al servizio militare quando sia ridotta da meno di 1/3 ad 1/, in ambo gli occhi, oppure da meno di 1/2 ad 1/4 in un occhio e da meno di 1/10 ad 1/20 nell'altro occhio. (Vedi art. 2 elenco B). Il visus deve essere determinato a cinque metri con ottotipi dello Snellen, del De Vecker o del Baroffio. Le decisioni saranno prese previo invio in osservazione in ospedale, tranne il caso in cui per la materiale evidenza delle lesioni (alterazioni corneali estese, dense, centrali, cataratte e simili) sia possibile una esatta diagnosi dinanzi al Consiglio di Leva.

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