Regio decreto 1401/1930
Art. 27 — Le cerebropatie congenite od acquisite (il cretinismo, l'idiotismo, l'imbecillita' intellettuale o morale, l'…
Art. 27 Le cerebropatie congenite od acquisite (il cretinismo, l'idiotismo, l'imbecillita' intellettuale o morale, l'infantilismo psichico, il mongoloidismo, l'ottusita' o l'insufficienza mentale grave) bene evidenti e legalmente comprovate. Le forme meno gravi e le profonde anomalie del carattere e della condotta, quando nel soggetto resti dimostrala o se ne possa fondatamente presumere la inadattabilita' alla vita collettiva ed alle restrizioni della vita militare. AVVERTENZA: Le forme gravi legalmente comprovate, con chiari segni di arresto dello sviluppo mentale, specialmente se accompagnate da caratteristici fenomeni somatici potranno essere giudicate dai consigli di leva. Le altre, meno gravi, e quelle con manifestazioni d'immoralita' costituzionale, o con profonde anomalie del carattere e della condotta, saranno invece giudicate con osservazione nell'ospedale militare, merce' l'esame clinico, convalidato da documenti legali; e nei militari, dai rapporti informativi del Comandante del reparto, nonche' da appropriati rilievi psicologici che dovranno esser stati compiuti dall'ufficiale medico del corpo. A tal uopo saranno tenuti in dovuto conto i documenti sanitari, rilasciati da istituti educativi (scuole ortofreniche, riformatori) legalmente riconosciuti, o notorii, per le funzioni sociali che compiono (ambulatori per minorenni anormali e deficienti).
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